Il “Governo del Cambiamento” per adesso cambia poco ma, soprattutto comincia molto male per ciò che riguarda la tutela del paesaggio. Fra le prime misure, ha ritenuto di particolare urgenza il ricorso alla Corte Costituzionale contro la Moratoria delle nuove autorizzazioni ad impianti eolici e fotovoltaici decisa dalla Regione Sicilia. Applaudono le cosche …. Oops…. volevamo dire i “facilitatori delle pale sul territorio”….
Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge di stabilità della Regione Sicilia, in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. Tra le norme contestate vi è quella che stabilisce una moratoria di 120 giorni al rilascio di nuove autorizzazioni per parchi eolici e fotovoltaici, in attesa del nuovo Piano regionale. Il governo ha fatto ricorso alla Consulta con queste motivazioni, riportate sul sito del dipartimento per gli Affari regionali:
“L’Art. 17 introduce la sospensione del termine per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici che oltre a contrastare con l’art. 41 della Cost. limitando la libertà di iniziativa economica ambientale, contrasta anche con la disciplina nazionale (art. 12 del d.lgs. n. 387/2003) violando l’art. 117, comma 3 Cost.
In particolare la disposizione sospende fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il rilascio delle (relative) autorizzazioni ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica al fine di verificarne, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull’ambiente.
In base ad una prima opzione ermeneutica, la sospensione potrebbe essere riferita unicamente a nuove istanze autorizzative, cioè in procinto di essere presentate, e non a quelle in istruttoria che sarebbero fatte salve (anche se tale lettura potrebbe essere smentita dall’aggettivo “compiuta” riferito all’istruttoria, che sarebbe quindi salvaguardata solo se compiuta).
In base a tale interpretazione, la disposizione integra la violazione dell’art. 41 Cost. in base al quale l’iniziativa economica privata è libera così come è libera l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quest’ultima si inquadra infatti nella disciplina generale della produzione di energia elettrica che, secondo principi di derivazione comunitaria, è appunto attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (art. 1 decreto legislativo n. 79 del 1999 di attuazione della direttiva 96192/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica). A tale attività si accede dunque in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.
Ciò detto, la sospensione fino a 120 giorni nel rilascio delle autorizzazioni non trova ragionevole giustificazione nell’utilità sociale, mentre determina la violazione di detto termine, se non altro per i procedimenti in cui è stata già acquisita la VIA ovvero per le istanze già corredate di tale valutazione ambientale. In tal senso la legge contrasta con la norma di principio di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale per garantire la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Più precisamente, la legge regionale impedisce la conclusione del procedimento unico e il rilascio dell’autorizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dal ciato comma 4 dell’art. 12, riconosciuto pacificamente dalla Corte Costituzionale come principio fondamentale della materia (Corte Cost. n. 364 del 2006, n. 28212009, n. 12412010) e riservato pertanto alla competenza legislativa statale. In proposito, risulta evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nelle direttive n. 2001/7710E e n. 2009128/CE, attuate, rispettivamente, con il d.lgs. n 387 del 2003 e con il d. lgs. 2812011, in quanto il legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l’obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tale scopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.
Peraltro, la salvezza della “compiuta istruttoria delle istanze, pervenute” contenuta nell’art. 17 in esame appare del tutto incongruente se l’istruttoria, pur non compiuta, ha riguardato gli aspetti paesaggistici ed ambientali delle iniziative in questione, atteso che il non meglio identificato “adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale” ha proprio lo scopo di verificare gli effetti sul paesaggio e sull’ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica ed è quindi idoneo, attraverso la prevista sospensione, a condizionare il rilascio delle relative autorizzazioni ed il contenuto delle stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale richiamata, si ritiene che la norma sia da censurare.”