Statuto

STATUTO Movimento Azzurro

 

Testo della Statuto approvato dall’Assemblea nazionale dei soci del 27 giugno 2019

Titolo I (Costituzione e Finalità)

Art.1

È costituito – nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia – l’Ente del Terzo Settore denominato: “Movimento Azzurro, ODV”. L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Movimento Azzurro ODV assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, con sede sociale nazionale in Roma, via Circonvallazione Clodia 36b. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Movimento Azzurro è una Associazione di livello nazionale costituita in Ecosezioni fondate da persone che si riconoscono nella condivisione dei valori cristiani e che si impegnano a promuovere iniziative intese a valorizzare la salvaguardia della natura, il risanamento ambientale, un corretto e positivo rapporto fra I’ uomo e il creato.

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale che persegue escludendo ogni fine di lucro ed esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha finalità di politiche ambientali e di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, culturali e sociali.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, secondo l’art.5, comma 1 del D.lg. 117/2017, sono in via prioritaria:

 

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle   risorse   naturali, con   esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n°22 (punto e);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (punto f);
  • formazione universitaria e post-universitaria (punto g);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al su citato articolo 5 (punto i);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k);

 

 

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art.2

II Movimento Azzurro si articola a livello nazionale, a livello di coordinamenti regionali o sub-regionali, a livello locale in forma di Ecosezioni.

Per l’azione in ambiti specifici di particolare rilievo in relazione agli scopi sociali il Movimento Azzurro si avvale delle seguenti strutture:

  1. dell’Accademia Nazionale Scientifica, con il fine di promuovere studi, ricerche, analisi, sostegno delle attività divulgative e educative pubblicazioni e quanto altro ritenga utile per l’approfondimento tecnico-scientifico delle questioni ambientali;
  2. della Scuola Nazionale di Educazione Ambientale, con il fine di promuovere attività di formazione ed informazione.

 

Tali strutture sono emanazione diretta dell’Associazione, hanno carattere di eco sezioni tematiche, ed operano al miglior perseguimento degli scopi sociali, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e nel rispetto delle norme del presente Statuto. Esse debbono darsi regolamenti propri per l’organizzazione, il funzionamento e la gestione. Detti regolamenti devono essere approvati dal Presidente Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale.

Sono ritenute attività fondamentali dell’Associazione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

– azioni di sensibilizzazione, di educazione, di formazione in campo ambientale:

– organizzazione di convegni, incontri, conferenze, corsi di studio, aggiornamento e formazione del personale delle scuole pubbliche e private, nonché degli operatori impegnati nelle attività ambientali:

-azioni di qualifica, certificazione, controllo dei prodotti, processi, opere, servizi, sistemi;

-assegnazione di premi, borse di studio, riconoscimenti, ricompense;

– realizzazione di studi, progetti e pubblicazione di documenti ed ogni altra iniziativa che si sviluppi nel quadro dell’oggetto sociale.

 

Titolo II (I Soci)

Art.3

  1. 1. Sono Associati alla Associazione le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto e fanno espressamente domanda di iscrizione. La domanda è inoltrata alla Ecosezione presso la quale l’aspirante Associato intende iscriversi. Con l’iscrizione alla Ecosezione l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione nazionale. La qualifica di Associato comporta il pagamento della quota associativa.
  2. 2. Gli Associati partecipano alle attività organizzate a livello locale e nazionale, se in regola con il pagamento della quota associativa
  3. 3.L’Ecosezioni devono essere legalmente costituite con uno Statuto che preveda espressamente le seguenti condizioni: – adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione Nazionale; – assenza di fini di lucro; – gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli Associati e dei Volontari; – democraticità degli Organi associativi; – libertà di adesione senza distinzione di etnia, religione, nazionalità e opinione politica; – redazione del rendiconto economico annuale con divieto di distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione; – obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio all’Associazione Nazionale o ad altre Associazioni o Enti aventi analoghe finalità di promozione sociale; – rispetto di ogni altra condizione prevista dalle Leggi vigenti in materia.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’organo di amministrazione di ciascuna Ecosezione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

 

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dell’Ecosezioni in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

Art.4

Fra i soci vi è parità di trattamento e uniformità nei diritti e doveri loro riservati. Ciò premesso i soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi dell’Associazione e di farne parte se eletti
  • approvare, annualmente, il bilancio.
  •  essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall’art….
  • votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
  • rispettare le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

Art.5

I soci devono svolgere l’attività in favore della comunità e del bene comune senza fini di lucro, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

II comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Nazionale, hanno diritto di voto attivo e passivo per le cariche elettive, promuovono e partecipano alle attività del Movimento per il conseguimento dei fini sociali. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

Art.6

II socio decade per morte, per recesso o per indegnità, in base a deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale su proposta motivata dei Probiviri qualora – sentito il socio, che ha diritto di difesa in sede di collegio dei probiviri – lo stesso sia reputato non più degno, per gravi motivi, di far parte del movimento.

Titolo III (Gli organi)

Art.7

Sono Organi del Movimento a livello nazionale

  1. Il Congresso (Assemblea degli aderenti)
  2. II Presidente
  3. II Consiglio Nazionale (Organo di amministrazione)
  4. II Segretario Generale
  5. La Segreteria Nazionale
  6. II Collegio dei Probiviri
  7. L’Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  8. Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

 

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

 

Art.8

IL Congresso è la massima assemblea nazionale, democratica e decisionale.

Esso è costituito dai delegati democraticamente eletti nelle assemblee congressuali da tutti i soci delle Ecosezioni del Movimento Azzurro. L’Assemblea nazionale è convocata annualmente per l’approvazione del bilancio e ordinariamente ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche statutarie ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/10 dei delegati.

In sessione ordinaria, definisce gli orientamenti e le linee programmatiche del Movimento; prende le decisioni correnti; elegge il Presidente e il Consiglio Nazionale; il Comitato di controllo; il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori. In sessione straordinaria, approva le modifiche allo Statuto e delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea, in sessione ordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto, in sessione straordinaria, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati riuniti in sessione straordinaria.

 

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro delegato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione spedito o divulgato al recapito risultante dall’elenco delle Ecosezioni in regola con il tesseramento annuale.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo delle Ecosezioni che rappresentino almeno un terzo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario generale e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

Art.9

II Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, riunita in Congresso Nazionale, ha la rappresentanza legale e la funzione di rappresentanza istituzionale del Movimento. Può proporre all’assemblea congressuale la nomina di un Presidente Onorario del Movimento, e proporre all’approvazione del Consiglio Nazionale la nomina di uno o più vice presidenti che lo coadiuvano nelle sue funzioni e che, qualora non già consiglieri nazionali in carica, partecipano, con diritto di voto consultivo, al Consiglio Nazionale.

Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio nazionale, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente, all’uopo designato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art.10

II Consiglio Nazionale elabora i piani ed i programmi necessari alla attuazione degli orientamenti e delle decisioni congressuali; adotta le relazioni annuali sul bilancio preventivo e consuntivo predisposte dal Segretario Generale. Esso è composto da 30 membri eletti nella lista o nelle liste congressuali. Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Sono, inoltre, membri di diritto dello stesso Consiglio nazionale:

  1. a) con voto deliberativo, il Presidente del Movimento Azzurro; che presiede il Consiglio Nazionale, il Segretario Generale, il Presidente del Collegio dei Probiviri. b) con voto consultivo, qualora non già consiglieri nazionali in carica, il o i Vice Presidenti; il Presidente onorario; gli ex Presidenti nazionali iscritti al Movimento Azzurro; i responsabili di cariche interne tra i quali il Presidente dell’Accademia Scientifica, e il rappresentante della Scuola d’Ambiente.

 

 

II Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente elegge il Segretario Generale e, su proposta di questi, provvede alla nomina della segreteria nazionale composta da non più di sette membri. II Consiglio Nazionale; su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, provvede alla nomina del Presidente dell’Accademia Nazionale Scientifica e del Direttore della Scuola Nazionale di Educazione Ambientale e/o di altre cariche elettive interne. II Consiglio Nazionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare tra gli altri compiti:

  • approva il regolamento attuativo del presente statuto;
  • dirime le controversie sorte, eventualmente, fra le varie strutture del Movimento
  • fissa le norme generali per la costituzione e il funzionamento delle Ecosezioni, per la costituzione dei coordinamenti a livello istituzionale; territoriale; tematico, per lo svolgimento dei Congressi Nazionali.
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati.

 

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

 

Art.11

II Segretario Generale esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali necessarie all’attività e allo sviluppo del Movimento. II Segretario Generale ha la rappresentanza amministrativa e gestionale del Movimento Azzurro; ne assume temporaneamente anche la rappresentanza istituzionale qualora insorgano impedimenti gravi che rendano impossibile al Presidente il concreto esercizio delle sue funzioni.

II Segretario Generale provvede alla proposta di nomina dei componenti la Segreteria nazionale, tra i quali un componente che lo coadiuvi, nella funzione di Segretario amministrativo nazionale, la cui nomina sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale, per il tramite del Presidente nazionale.

La Segreteria nazionale è strutturata in Dipartimenti tematici la cui responsabilità è affidata agli stessi componenti della Segreteria, a seguito di espressa delega conferita dal Segretario Generale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

I responsabili dei Dipartimenti, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo 11, assumono anche la responsabilità operativa degli stessi; relativamente allo sviluppo delle tematiche di pertinenza dei Dipartimenti di competenza, le quali sono individuate dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale di concerto con il Presidente Nazionale; Il Segretario Generale, inoltre, provvede alla nomina di un membro con funzioni di tesoriere, per la cura del patrimonio sociale e di tutte le questioni economiche e finanziarie.

Il Segretario generale, unitamente al Segretario amministrativo ed al Tesoriere, è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio Nazionale sullo stato della situazione patrimoniale e finanziaria; è tenuto inoltre a predisporre le relazioni annuali sul bilancio preventivo e consuntivo per l’esame e l’adozione da parte del Consiglio Nazionale.

Art.12

II collegio dei Probiviri è l’organo di vigilanza morale sui soci e sulle strutture del Movimento Azzurro e decide sui ricorsi dei soci, riferendone l’esito al Consiglio nazionale, per il tramite del Presidente nazionale, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.

Il collegio è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente, che partecipa di diritto al Consiglio Nazionale, con voto deliberativo.

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art.13

L’Accademia Nazionale Scientifica è l’organo di consulenza del Movimento Azzurro. Ne sono chiamati a far parte su proposta del Presidente e del Segretario generale, esperti nelle discipline che riguardano l’ambiente e quanto ad esso in materia connesso.

L’attività dell’Accademia, coordinata dal Presidente dell’organismo, è finalizzata al perseguimento degli scopi sociali attraverso la garanzia di qualificati apporti tecnico – scientifici ed etici, che fanno riferimento ai principi fondanti del Movimento Azzurro.

I componenti dell’Accademia, possono essere chiamati a partecipare al Consiglio Nazionale, con diritto di voto consultivo.

Art.14

Tutte le cariche direttive durano in carica cinque anni secondo i quorum indicati nell’articolo 8.

 

Titolo IV (le Ecosezioni)

Art. 15

II Movimento Azzurro si articola in Ecosezioni, composte da almeno 15 soci, che hanno un riferimento di carattere territoriale e/o tematico omogeneo sotto il profilo ambientale e/o territoriale, le quali si costituiscono e operano secondo i principi dell’ordinamento democratico e le norme del presente statuto e del regolamento di funzionamento e di organizzazione stabilito dal Consiglio Nazionale.

Le Ecosezioni possono promuovere forme di coordinamento per realtà istituzionali, territoriali e problematiche omogenee al fine di meglio perseguire gli obiettivi statutari. Tali coordinamenti funzionano in base ad un regolamento autonomo che non può comunque risultare in contrasto con le norme del regolamento nazionale del Movimento Azzurro e i principi dell’ordinamento democratico e che deve essere approvato dal Consiglio nazionale del Movimento Azzurro.

Art.16

Sono organi del Movimento a livello di Ecosezioni:

  • L’Assemblea dei Soci
  • II Presidente
  • II Segretario
  • II Consiglio Direttivo
  • L’Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Art.17

L’assemblea della Ecosezione è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Ecosezione, si riunisce almeno una volta I’anno per I’approvazione del programma di attività e del bilancio sociale; si riunisce per l’elezione delle cariche sociali ad ogni loro scadenza o quando ne emerga la necessità; si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci. L’assemblea dei soci dell’ecosezione, riunita in assemblea congressuale, elegge i delegati rappresentanti I’ecosezione al Congresso nazionale.

II Presidente ed il Segretario della Ecosezione sono eletti direttamente dall’Assemblea.

Il Presidente è il responsabile dell’Ecosezione; iI Segretario esercita le funzioni organizzative e gestionali necessarie all’attività e allo sviluppo dell’Ecosezione, in attuazione degli orientamenti congressuali delle decisioni programmatiche del Consiglio direttivo.

II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Ecosezione, elabora i piani e i programmi attutivi delle scelte congressuali. Esso è eletto dall’Assemblea di tutti i soci.

II Presidente della Ecosezione ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo, che presiede, e di garantire il corretto svolgimento delle attività ecosezionali.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, gli organi della Ecosezione applicano quanto previsto per gli Organi nazionali nei precedenti articoli 8, 9, 10, 11, 12, rapportandolo per analogia al loro ambito territoriale specifico.

 

 

 

Titolo V (Patrimonio, risorse economiche, bilancio, assicurazioni)

Art.18

II patrimonio sociale è costituito da quote associative, contributi di enti, istituti, organismi nazionali e locali, elargizioni da privati, rimborsi per convenzioni, attività di raccolta fondi, fondi per manifestazioni forniti direttamente o indirettamente con sovvenzioni statali, regionali, comunali e comunitarie, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L’Associazione può ricevere donazioni, lasciti testamentari e contributi di terzi. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Nazionale del Movimento che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

IL Presidente quale legale rappresentante del Movimento Azzurro, attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

I beni dell’Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati sono elencati in apposto inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Gli eventuali avanzi derivanti dalle attività sociali dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire. anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio, le riserve ed i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’associazione ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

II Segretario Generale predispone, entro la data di approvazione del bilancio annuale il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e la relativa relazione.

II bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. In caso di adozione del Bilancio Sociale, lo stesso è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.19

Le convenzioni tra il Movimento Azzurro e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente nazionale, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

Art.20

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

 

 

Art.21

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

 

Art.22

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

 

Titolo VI (Scioglimento-Cessazione-estinzione)

Art.23.

II Congresso, allorché verifichi l’impossibilità di perseguire gli scopi statutari, può deliberare a maggioranza qualificata lo scioglimento del Movimento, secondo i quorum previsti dall’art. 8 del presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.24

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alla
normativa in vigore in materia di associazioni del Terzo Settore e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

Art.  25

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.